La Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale é errato sostenere che la cessione della proprietà delle azioni non dia luogo anche alla cessione del diritto al pagamento del dividendo relativo alle azioni trasferite, anche quando la distribuzione del dividendo è stata deliberata prima della vendita delle azioni medesime. Al contrario, quando le azioni sono cedute, i dividendi, ancorché deliberati, passano al compratore dei titoli.
Da qui deriva il motivo secondo il quale il valore del dividendo deliberato, ma non ancora posto in pagamento, è inglobato nella quotazione del titolo (c.d. quotazione tel quel), mentre dopo il pagamento del dividendo, la quotazione del titolo é al netto del dividendo (c.d. quotazione ex cedola).
Pertanto, limitatamente ai titoli azionari non dematerializzati, il diritto alla riscossione dei dividendi spetta, a prescindere dalla loro deliberazione, solamente al soggetto che risulta essere in possesso delle azioni sulla base di una serie continua di girate apposte sul titolo, oppure quando detto soggetto é intestatario del titolo per effetto del c.d. transfert che consiste nella annotazione del trasferimento del titolo sul documento stesso e nella iscrizione sul libro dei soci ( art. 4 L. 1745 del 1962).