La detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della L. n. 296/06 (Finanziaria 2007) e dal D.M. 19/02/2007, (estesa dal “Decreto Crescita”, nella misura ridotta del 50%, anche al periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013) spetta a chi sostiene la spesa dell’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società), anche ove lo stesso sia titolare di reddito d’impresa. Non sarebbe quindi corretta la impostazione sostenuta dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 2008, secondo cui, nel caso di spesa sostenuta da un soggetto titolare di reddito di impresa su immobili adibiti a locazione (come quelli delle società immobiliari di gestione) la detrazione spetta solo all’utilizzatore, ossia al conduttore dell’immobile.